Art. 3.
(Sottufficiali e volontari in servizio permanente delle Forze armate).

      1. Ai soli fini della difesa personale, i sottufficiali e i volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate

 

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sono autorizzati a portare, anche al di fuori del normale orario di servizio, le armi in dotazione di cui sono muniti, con la modalità definite da apposito regolamento emanato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.